Società Storica Lodigiana

Primo statuto del 1868

Statuto della Deputazione Storico-Artistica
e dell’Associazione per il Museo Patrio Lodigiano dell’anno 1868

(Statuto della Deputazione Storico-Artistica e dell’Associazione per il Museo Patrio Lodigiano, Lodi, Società Cooperativo-Tipografica, 1869)

Origine della Deputazione
(art. 1)

Il Consiglio comunale di Lodi, considerando che la città ed il territorio Lodigiano abbondano di monumenti storici ed artistici, i quali affermano l’antichità, la civiltà e le glorie di questo Contado, e recano lume ed importanza alla sua storia, nello scopo di provvedere alla ricerca, alla conservazione, ed alla illustrazione di essi monumenti, siano civili o religiosi, ha istituito una Deputazione permanente.

Ufficio
(art. 2)

La Deputazione, a raggiungere lo scopo per cui è stata istituita, si adopera:

1°. a procacciarsi una cognizione più possibilmente esatta di tutti i monumenti e gli oggetti di importanza storica ed artistica, tanto civili che religiosi, e più specialmente di quelli che interessano la storia della città e del territorio di Lodi, e di predisporre e continuarne un prospetto;

2°. a mettersi al fatto di tutto quel materiale che può fornire una storica spiegazione di quei monumenti ed oggetti, e dei rapporti della proprietà di essi;

3°. a suscitarne e mantenerne vivo l’amore e la cura di conservarli, propagandandone con particolari illustrazioni la conoscenza del valore storico od artistico;

4°. a vegliare che nessuno di tali monumenti ed oggetti sia guasto, o distrutto, od improvvidamente alterato, od alienato ad estranei;

5°. a raccogliere, ordinare e disporre per l’esposizione pubblica, tutti quegli oggetti che potrà acquistare, ed ottenere in dono, od anche in deposito, secondo le norme dell’art. 7.

Sono soggetto delle cure della Deputazione i monumenti edilizi – i sepolcri – le iscrizioni – le sculture – le pietre in rilievo — gli intagli — i dipinti d’ogni maniera – i lavori in bronzo, ferro argilla ecc., armi, vasi, lampade monete, medaglie – le pergamene – i manoscritti rari – le stampe antiche. Tutta insomma che interessa la storia del paese e dell’Arte.

Attribuzioni
(art. 3)

La Deputazione esercita il proprio ufficio nel Comune di Lodi, e per mezzo di relazioni e corrispondenze con persone intelligenti ed autorevoli procura di spingere le sue investigazioni ed i suoi consigli anche agli altri comuni del Lodigiano, ed ai privati.

Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, invoca la protezione e l’appoggio delle Autorità superiori.

Pei suoi atti si serve di un sigillo colla legenda “Deputazione Storico-Artistica di Lodi”, intorno allo stemma della città.

Sussidi
(art. 4)

Il locale, gli oggetti di cancelleria ed il materiale per le adunanze, ed il collegamento della raccolta storico-artistica, sono offerti gratuitamente dal Municipio.

Gli altri mezzi necessari per conservare e radunare i monumenti storico-artistici e per fondare il Museo Patrio Lodigiano, la Deputazione si procura dal Municipio, da contribuenti spontanei e donazioni private.

A questo scopo apre una Associazione composta da soci fondatori, ordinari, onorari.

Il titolo di socio fondatore del Museo Patrio Lodigiano può essere conferito a coloro che faranno un dono insigne d’arte o d’importanza storica, o daranno un’annua rendita perpetua non minore di lire cinque.

Il titolo di socio ordinario viene conferito a chi contribuisce una quota annua di lire dodici.

Soci ordinari sono nominati coloro che, senza incontrare l’obbligo di una annuale contribuzione, si renderanno altrimenti benemeriti della istituzione.

L’obbligo dei soci ordinari è annuale, e si intenderà continuata per l’anno susseguente se, due mesi prima dello spirare quello in corso, non diano avviso all’Ufficio di presidenza di voler cessare

Personale
(art. 5)

La Deputazione è composta di un presidente, e di cinque Membri scelti fra i cultori delle scienze archeologiche, dell’arte e delle discipline storiche.

Presidente della Deputazione è il Sindaco di Lodi, il quale può farsi assistere nelle adunanze da un Assessore municipale ed anche delegargli la rappresentanza.

Egli dirige tutti gli affari e le discussioni della Deputazione, ne firma gli atti, sorveglia la esatta osservanza dello Statuto. Quando importi di prendere pressanti deliberazioni può convocare d’urgenza i Membri della Deputazione.

Il Segretario è nominato tra i Membri della Deputazione, stende i processi verbali, le minute degli atti, e li tiene a registro e conserva. Controfirma gli atti spediti a nome della Deputazione.

La nomina di Membri della Deputazione è di attribuzione del Consiglio comunale sopra proposta della Deputazione.

Le nomine dei soci del Museo Patrio Lodigiano si fanno dal Presidente sulla proposta dei Membri della Deputazione a maggioranza di voti.

Ciascun Membro della Deputazione, oltre all’eseguire gli uffici indicati all’art. 2, si assume il dovere di promuovere l’istituzione, di intervenire alle adunanze, di eseguire le commissioni affidategli dalla Deputazione.

Le cure di ricevere gli oggetti acquistati, o donati, o depositati, di custodirli e conservarli e tenerne l’inventario sono scompartiti tra i Membri della Deputazione.

Adunanze
(art. 6)

La Deputazione, convocata dal Presidente, tiene adunanza ordinaria nella prima Domenica d’ogni mese, eccettuarti, i mesi di Settembre ed Ottobre.

E’ facoltativo alla Deputazione d’invitare alle adunanze alcuni soci fondatori ed ordinari del Museo Patrio Lodigiano.

Il Presidente può convocare la Deputazione in adunanza straordinaria.

Di ogni adunanza si tiene processo verbale, che viene letto ed approvato nella successiva, prima di passare all’ordine del giorno.

Qualora in una sola seduta non si potessero esaurire gli affari che richieggono pronta deliberazione, l’adunanza è continuata nel giorno successivo o in altro da stabilire nella seduta stessa.

Le riunioni non sono legali, quando non vi sono presenti quattro Membri della deputazione compreso il Presidente.

Ogni deliberazione si prende a maggioranza assoluta di voti. La Deputazione determina i casi in cui debba aver luogo lo scrutinio a voti segreti. In caso di parità di voti prevale il partito a cui accede quello del Presidente.

Ad una adunanza annuale, da destinarsi dalla Deputazione, e che può essere anche pubblica, saranno invitati tutti i soci fondatori, ordinari, onorari del Museo Patrio Lodigiano.

In essa sarà fatta relazione dell’operato della Deputazione; saranno annunciati e talora illustrati i monumenti e gli oggetti nuovamente scoperti ed entrati nel Museo; si pubblicheranno le nuove nomine dei Membri della Deputazione e dei soci del Museo Patrio Lodigiano. Si darà anche un regolare e documentato rendiconto della entrata e delle spese incontrate dalla Deputazione.

In questa adunanza ogni socio fondatore ed ordinario può fare proposte nell’interesse dell’istituzione. Hanno voto nelle deliberazioni i soci fondatori.

Acquisti
(art. 7)

Gli acquisti da farsi sono di oggetti accennati in fine dell’art. 2, e principalmente di quelli che appartengono alla storia civile ed artistica del Lodigiano.

Non devono i Membri della Deputazione ed i soci fondatori del Museo avervi parte interessata, e nel caso si obbligano a dichiararlo e si astengono dalle deliberazioni.

La Deputazione determina sulla convenienza di acquistare, accettare in dono od in deposito oggetti d’interesse storico-artistico, ed in casi speciali sente il voto dei soci fondatori del Museo.

Determina pure se debba accettare doni o depositi che interessano le scienze naturali e le arti meccaniche.

Gli oggetti depositati o donati sono distinti con apposito cartello portante il nome dei donatori e depositanti.

Gli oggetti donati al Museo si intendono donati al Municipio di Lodi, con assoluta proibizione di alienarli od anche semplicemente permutarli, riservati i casi specialissimi da demandarsi di volta in volta alla approvazione del Consiglio comunale.  

Esposizioni
(art. 8)

Il Museo Patrio Lodigiano sarà aperto al pubblico nei giorni e colle discipline indicate dalla Deputazione con apposito avviso.

Amministrazione economica
(art. 9)

Nel primo mese dell’anno la Deputazione compila il preventivo delle rendite. La gestione della Cassa, compresa l’esigenza delle rendite, viene affidata alla Banca Popolare.

La contabilità è affidata al Segretario della Deputazione.

I pagamenti si fanno col mezzo di mandati, firmati dal Presidente e dal Segretario e col sigillo d’Ufficio.

Residenza
(art. 10)

La Deputazione tiene la sua residenza nel Municipio di Lodi presso il Sindaco che ne è il Presidente.

Lodi, 7 dicembre 1868 

La Deputazione

Avv. Beonio Pietro (Sindaco) — Prof. Cesare Vignati — Avv. Giovanni Maria Zanoncelli – Oldrini Sac. Antonio – Avvocato Bassano Martani – Avv. Michele Caffi