Società Storica Lodigiana

Statuto attuale

Statuto della Società Storica Lodigiana

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Lodi n. 21 del 27 febbraio 2014)

Articolo 1

La Società Storica Lodigiana, nell’intento di continuare l’opera della Deputazione Storico Artistica di Lodi, fondata con delibera del Consiglio Comunale il 28 maggio 1868, si propone:

  1. di indagare, vagliare ed illustrare la storia civile, religiosa, artistica, scientifica e culturale di Lodi e del suo territorio storico;
  2. di vegliare alla ricerca, alla conservazione, alla valorizzazione del materiale storico, artistico, documentario e di ogni altro bene culturale che ha relazione con Lodi e col suo territorio storico.

Gli scopi di cui alla lettera a) sono raggiunti mediante la ricerca personale dei singoli soci e mediante manifestazioni pubbliche (conferenze, corsi di lezioni, dibattiti, visite collettive ecc.) tendenti a diffondere la conoscenza dei valori culturali lodigiani.

Gli scopi di cui alla lettera b) sono raggiunti mediante la sollecitazione rivolta al Comune di Lodi, ai comuni del Lodigiano e a tutte le istituzioni competenti affinché concorrano a conservare, a difendere ed a sempre meglio valorizzare i beni e i contenuti storici, artistici e culturali del territorio.

L’azione in tal senso della Società è favorita e protetta dal Comune di Lodi, che si serve della medesima Società quale organo consultivo in materia storica cittadina.

Articolo 2

Il Comune di Lodi contribuisce al finanziamento della Società con una somma annua da stanziare in Bilancio, per consentire lo svolgimento delle attività statutarie.

Nell’assemblea ordinaria annuale la Società approva un Conto consuntivo da presentare all’Amministrazione comunale.

Articolo 3

Organo della Società per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 1 è il periodico “Archivio Storico Lodigiano” fondato nel 1881, di cui il Comune è editore. Il Comune di Lodi prevede nel proprio bilancio un contributo annuo per la pubblicazione di tale periodico su indicazione della Società, anche in considerazione che i periodici consimili, italiani ed esteri, ottenuti in cambio, sono destinati alla Biblioteca Comunale.  Il direttore dell’“Archivio Storico Lodigiano” è eletto dalla Società Storica Lodigiana fra i propri soci effettivi. Tale elezione è sottoposta alla ratifica da parte della Giunta municipale. Gli autori degli scritti pubblicati non possono esigere compensi e il periodico può disporre dei testi per altre forme di pubblicazione, conservandone la proprietà, nel quadro delle norme vigenti.

Articolo 4

La Società ha sede in Lodi, presso l’Archivio Storico Comunale, dove hanno sede anche la redazione e la direzione dell’“Archivio Storico Lodigiano”.

Articolo 5

La Società è composta da soci effettivi e da soci corrispondenti.

Articolo 6

I soci effettivi sono nominati a vita dal Consiglio Comunale di Lodi, esclusivamente su proposta dell’Assemblea della Società, tra le persone residenti in Lodi o nel suo territorio storico che abbiano contribuito con pubblicazioni, opere di restauro e attività promozionali a illustrare temi attinenti la storia civile, religiosa, artistica, culturale ed economica del Lodigiano.

Articolo 7

I soci corrispondenti sono nominati a vita dall’Assemblea della Società tra gli studiosi di qualunque nazionalità che abbiano pubblicato studi aventi gli stessi requisiti di cui all’articolo precedente. Di tali nomine la Società provvede ad informare il Consiglio Comunale di Lodi, che ne prende atto.

Articolo 8

Il Presidente della Società è il Sindaco di Lodi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società, vigila alla esatta osservanza dello Statuto, convoca e presiede le adunanze dell’Assemblea, fissa gli ordini del giorno, firma gli atti ufficiali.

Il Presidente convoca, in un’apposita seduta da tenersi entro trenta giorni dalla sua elezione a Sindaco, i soci effettivi, i quali eleggono il Vicepresidente e il Segretario, scegliendoli nel proprio ambito. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono coadiuvati da un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque soci eletti dall’Assemblea. L’Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente o con il Vicepresidente nella realizzazione del programma; vaglia le proposte di nuovi soci, presentate da almeno due soci effettivi, in forma scritta. Il Vicepresidente, il Segretario e l’Ufficio di Presidenza durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco. Il Vicepresidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi; potrà essere rieletto dopo l’intervallo di almeno un mandato.

Il Presidente può delegare anche in forma permanente i propri poteri al Vicepresidente.

In caso di scioglimento del Consiglio Comunale la presidenza è assunta ad interim dalla persona che sostituisce il Sindaco come capo dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Il Segretario stende i verbali delle adunanze, scrive le lettere d’ufficio, controfirma gli atti ufficiali, cura le relazioni con gli altri Enti similari, conserva i libri dei verbali, gli atti e la corrispondenza. Il Segretario svolge altresì le funzioni di Tesoriere e redige i rendiconti economici, coadiuvato da un Revisore dei conti eletto dall’Assemblea tra i soci effettivi.

Articolo 10

I soci effettivi, e i corrispondenti che si trovassero presenti in Lodi alla convocazione, compongono l’Assemblea della Società.

L’Assemblea si raduna in seduta ordinaria una volta all’anno nel periodo che il Presidente ritiene opportuno per approvare i rendiconti economici, per formulare il programma di lavoro dell’anno successivo e per stabilire, in relazione ad esso, la somma da richiedersi al Comune di Lodi per gli adempimenti di cui gli articoli n. 2 e 3.

L’Assemblea si raduna in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, o ne sia

fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei soci effettivi.

Le assemblee deliberano a maggioranza semplice e per la validità delle loro sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi, restando valide in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Nessuna assemblea è valida mancando il Presidente o il Vicepresidente delegato.

Articolo 11

La qualità di socio effettivo si perde per dimissioni accettate dall’Assemblea e ratificate dal Consiglio Comunale o per indegnità dichiarata dall’Assemblea e ratificata dal Consiglio Comunale.

La qualità di socio corrispondente si perde per dimissioni accettate dall’Assemblea o per indegnità dichiarata dalla stessa. Ne viene informato il Consiglio Comunale, che ne prende atto.

Articolo 12

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere proposte esclusivamente dall’Assemblea per sottoporle alla ratifica del Consiglio Comunale.

Tali proposte dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei soci effettivi.

Articolo13
(Norma transitoria)

All’atto dell’approvazione del presente nuovo Statuto i soci effettivi e i corrispondenti attualmente in carica a norma del precedente sono confermati rispettivamente nella qualifica di socio effettivo e di socio corrispondente. Sono pure confermate fino alla loro scadenza naturale, prevista dal precedente Statuto, le cariche sociali attualmente in vigore.